Agevolazioni per il mutuo durante l’emergenza Covid-19
Il settore immobiliare è stato colpito duramente dalla quarantena, non sorprende dunque che il numero di compravendite sia crollato e con esse il numero di mutui richiesti.
Se da un lato i tassi in Italia sono fra i più bassi del mondo, dall’altro la contrazione economica ha messo in difficoltà i cittadini italiani alle prese con il pagamento delle rate. Fortunatamente grazie al decreto “Cura-Italia”è possibile usufruire della sospensione del mutuo sulla prima casa con le garanzie fornite dal fondo Gasparrini per il calo del reddito a causa della quarantena.
Un forte aiuto del quale possono usufruire lavoratori dipendenti e parasubordinati, autonomi, liberi professionisti, ditte individuali e artigiani. La domanda per la sospensione delle rate va presentata alla propria banca con il modulo dedicato (disponibile anche sul sito Consap) fino al 17 dicembre 2020. Il nuovo Fondo di solidarietà per i mutui comprende anche coloro che avevano beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
Per quello che riguarda i requisiti, possono richiedere il congelamento delle rate gli intestatari di un mutuo per l’acquisto di una prima casa non di lusso fino al valore di 400mila euro (rispetto ai precedenti 250mila). Non sono previsti limiti di reddito. La sospensione o riduzione dell’orario di lavoro deve essere avvenuta per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi. Autonomi e professionisti devono dichiarare invece che dal 21 febbraio in avanti per tre mesi hanno subito una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Per inoltrare la domanda oltre a compilare il modulo-Consap (inviabile online) bisogna consegnare la documentazione che attesti i requisiti richiesti. Sarà la banca a ritirare la documentazione e a consegnarla a Consap che fornirà una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di un sì la sospensione è attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (45 per mutui cartolarizzati). La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate.
Attenzione però, la presenza di queste agevolazioni non significa che non si pagheranno più le rate sospese. Il Fondo di solidarietà interviene infatti solo sul 50% della quota interessi, che diventa a carico dello Stato, che la versa alla banca che ha erogato il finanziamento per l’acquisto dell’immobile. Il restante 50% degli interessi e la cosiddetta quota capitale (il rimborso del prestito che di solito aumenta con l’avvicinarsi alla scadenza del mutuo) dovranno essere pagati terminato il periodo di sospensione e spalmati sulle rate mancanti.
”Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”.