ACF – Arbitro per le Controversie Finanziarie
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Solo i risparmiatori possono fare ricorso all’ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.
Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’ACF.
E’ uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.
L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
L’ACF è composto dal Collegio e dalla Segreteria tecnica.
In quali casi si può ricorrere all’ACF
Possono essere sottoposte all’ACF controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF [articolo 2, comma 1, lettere g) e h)].
Sono investitori “retail” i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori cosiddetti “qualificati” o “professionali” (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni) che non possono rivolgersi all’ACF.
Sono “intermediari” i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari.
Si tratta principalmente di banche, società di intermediazione mobiliare (sim) e soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento (sgr, sicav e sicaf).
Possono essere chiamati di fronte all’ACF anche analoghi intermediari non italiani, purchè, se comunitari, con succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati ad operare nel nostro Paese.
Tutti questi soggetti rispondono anche dell’attività svolta per loro conto da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Vi sono poi anche altre categorie di intermediari nei cui confronti si può ricorrere presso l’ACF.
L’ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
I servizi di investimento sono quelle attività che gli intermediari offrono al fine di investire i risparmi in strumenti finanziari (ad esempio l’esecuzione di ordini attraverso cui si acquistano o vendono titoli).
Il servizio di gestione collettiva del risparmio è offerto da specifici soggetti (sgr, più raramente sicav o sicaf) appositamente autorizzati, che investono le somme raccolte da più clienti secondo una predeterminata politica di investimento. L’esempio tipico sono i fondi comuni di investimento mobiliare.
Infine, è necessario che:
• sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione;
• Ila somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro;
• sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Se il contrasto sorto tra cliente e intermediario non riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni) ma la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di credito o bancomat, prestiti personali o mutui immobiliari, segnalazioni alla Centrale dei Rischi) , il ricorso non deve essere indirizzato all’ACF ma all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito dalla Banca d’Italia, in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB).
Come presentare il ricorso all’ACF
Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario e l’esposizione dei fatti, nonché l’indicazione della somma richiesta.
E’ utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti decisioni dello stesso ACF o, più in generale, della giurisprudenza su casi analoghi.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori. L’importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la pretesa nei confronti dell’intermediario.
Ricorrere all’ACF è gratuito.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF.
Occorre registrarsi al sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso.
Il programma conduce passo dopo passo nell’inserimento di tutte le informazioni necessarie, avvertendo di eventuali inesattezze e incompletezze. Consente poi di caricare documenti, alcuni dei quali necessari (documento d’identità del ricorrente, reclamo presentato all’intermediario e relativa attestazione di presentazione).
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”