Etichette: previste sanzioni in caso di mancata etichettatura
Affrontiamo, in estrema sintesi, quali sono le caratteristiche fondamentali riguardanti l’etichetta che, se assenti, danno luogo a sanzioni. Caratteristiche fondamentali:
1. sia in lingua italiana (es. “100% Cotone” e non “100 % Cotton”);
2. contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (“100% Cotone” e non “100 CO”) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. “90% Cotone 10% Seta”);
3. trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in etichetta);
4. sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita;
5. indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo);
6. preveda l’indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” (ad esempio per piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle, bottoni in madreperla o corno naturale).
7. Per le calzature ci si rifà ai dettami della Direttiva 94/11/CE, recepita in Italia dal D.M. 11/04/96, che prevede l’obbligo dell’etichetta con gli appositi simboli su almeno una delle calzature (e gli estremi del produttore sulla scatola ex D.Lgs. 206/2005) e l’esposizione di un cartello in negozio contenente le informazioni sui componenti delle calzature (con i simboli delle parti che devono essere etichettate e quelli dei materiali che compongono le differenti parti delle calzature).
8. Per chi vende on-line (e-commerce), si ricorda di prestare particolare attenzione a quanto previsto dall’Art. 16 del Regolamento UE 1.007/2011 sull’impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa “ All’atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell’acquisto, anche se effettuato per via elettronica”.
La sorveglianza del mercato in questo comparto si è resa, in questi ultimi anni, tanto più necessaria quanto più si è liberalizzato il commercio internazionale con un conseguente, e naturale, disorientamento da parte dei principali protagonisti del mercato: le imprese da un lato ed i consumatori dall’altro. Ogni apertura di mercato comporta un’esigenza di rafforzato rispetto delle regole da parte di tutti. D’altra parte, anche i recenti fatti di cronaca, che hanno mostrato all’opinione pubblica la pericolosità di alcuni prodotti immessi in commercio, non hanno fatto altro che rendere ancora più urgente il controllo.
Gli organi preposti al controllo sono le Camere di Commercio, la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza. Il controllo può essere di tre tipi: 1. visivo/formale; 2. documentale; 3. materiale/sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo.
Quali sanzioni vengono applicate in caso di inadempienza?
– Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione da € 1.032,00 a € 5.164,00
– Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto da € 103,00 a € 3.098,00
– Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT) da € 1.032,00 a € 5.164,00
– Mancata conservazione dei documenti commerciali da € 258,00 a € 4131,00
– Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni da € 2.500,00 a € 40.000,00
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”