IL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: NOVITÀ PER I CONSUMATORI
Gli ultimi giorni del 2021 sono stati importanti per il cittadino e consumatore online: è infatti entrato in vigore il nuovo Codice UE delle Comunicazioni Elettroniche (direttiva UE 2018/1972, recepita dal Dlgs. 207/2021), il cui scopo è il raggiungimento di una globale (ma soprattutto ottimale) diffusione delle connessioni internet, per una partecipazione attiva e completa dei cittadini alla società, all’economia, e agli altri network.
Questo perché la nostra società è legata a doppio filo con le connessioni web, ed un’implementazione delle tecnologie di supporto (come lo sviluppo della rete 5G), in tal campo, è fondamentale per lo sviluppo non solo dei nostri mercati finanziari, ma anche ad esempio per il raggiungimento degli obiettivi del mercato del lavoro in termini di work-life integration.
Cosa il nuovo codice disponga per il consumatore è presto detto: viene innanzitutto ribadito il ruolo centrale della rete quale “servizio universale” e “diritto inviolabile” del consumatore, che quindi dovrà sempre avere a disposizione un servizio “al prezzo accessibile”. Gli enti nazionali (da noi l’AGCOM) devono, in tal proposito, essere pronti a intervenire in caso di “servizio minimo” non garantito, e con le Istituzioni (il nostro Ministero dello Sviluppo) sono chiamate ad intervenire per i consumatori a basso reddito, con il varo di tariffe e agevolazioni dedicate.
Il principio di non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali del cittadino europeo dunque, abbraccia in tutto e per tutto il settore delle comunicazioni elettroniche, con l’articolo 98-terdecies che di fatto sancisce come il divieto di connessione sia una violazione della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione.
Smarcato questo punto, sono poi state inserite delle modifiche, sempre nell’ottica di maggior tutela del consumatore, rispetto normative e prassi già esistenti: sono, ad esempio, stati equiparati i contratti di telefonia a tutti gli altri che il consumatore, liberamente, sottoscrive, e dai quali ancor più liberamente può recedere. Qualora informazioni a riguardo vengano omesse, il consumatore potrà SEMPRE ritenersi non vincolato da qualsiasi cosa abbia sottoscritto. Il Codice, inoltre, dispone l’invio da parte del fornitore di tabelle di sintesi dei consumi, per verificare che i vincoli del contratto in termini di tariffe (e non solo) vengano rispettate, rendendo accessibile ogni documento raccolto e stipulato in fase pre-contrattuale e di fornitura. Altro obbligo del fornitore, qualora il contratto sottoscritto dal consumatore preveda il rinnovo tacito, è quello di inviare un avviso almeno 60 giorni prima che il rinnovo suddetto acquisisca validità, fornendo il dettaglio della scadenza contrattuale e le eventuali istruzioni nel caso si voglia disdire il servizio. Inoltre, in caso di “discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente” tra quanto sottoscritto e quanto invece effettivamente ricevuto, in termini di servizio, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto in tempo reale e a costo zero: una fortuna per tutti i lavoratoti, ad esempio, limitati nella propria operatività in smart working per la lentezza della connessione, o casi similari. In caso il cambio del servizio si concretizzi, infine, il fornitore uscente deve comunque garantire la disponibilità della numerazione al consumatore, il quale avrà anche il diritto di ritornare sui suoi passi in caso di migrazione di utenze fallita. Il vecchio operatore dovrà ripristinare utenze e servizi correlati, in via gratuita e fino al termine della procedura.