Imu e Tasi: il 18 dicembre la scadenza per il versamento del saldo
Prima delle attese vacanze natalizie è importante ricordarsi di procedere con al pagamento delle ultime tasse annuali. Entro il prossimo 18 dicembre si deve infatti versare il saldo di Imu e Tasi. Non ci sono novità sulle regole da applicare e nella gran parte dei casi non dovrebbero esserci novità neppure per quel che riguarda gli importo dovuti, dato che per il secondo anno consecutivo è in vigore il blocco degli aumenti dei tributi locali, per cui i comuni hanno avuto solo la possibilità di ridurre le aliquote ma non di ritoccarle al rialzo. Sono state confermate le riduzioni di Imu e Tasi per gli immobili in comodato a genitori o figli, e per le case date in locazione a canone concordato.
Le delibere Imu e Tasi per il 2017 dovevano essere approvate entro il 28 ottobre scorso e pubblicate anche sul sito del Dipartimento delle finanze. Se il ritocco al ribasso c’è stato, il saldo è più leggero rispetto alla somma pagata a giugno, altrimenti l’importo da versare è esattamente identico. Qualche calcolo in più lo deve fare, invece, chi ha acquistato o ereditato immobili nel corso dell’anno, considerando che si considera per intero il mese nel quale il possesso è di almeno 15 giorni.
In ogni caso l’esenzione dalle imposte è prevista solo per l’immobile nel quale si abita e si è anagraficamente residenti. Quindi chi ha comprato la sua prima casa nel corso dell’anno ma non ha trasferito la residenza deve pagare sia l’Imu che la Tasi finché non ci va ad abitare, come se fosse una “seconda casa”. Invece per gli immobili sui quali c’è un diritto di usufrutto, oppure se si tratta di immobili ereditati abitati dal coniuge superstite o di immobili assegnati dal giudice all’ex coniuge, il proprietario non paga nulla anche se non usa l’appartamento perché il titolare dell’obbligo fiscale è chi ha il diritto di utilizzare la casa. Altrimenti quando ci sono più proprietari ma uno solo di loro usa l’immobile come prima casa, tutti gli altri sono tenuti al pagamento delle imposte in riferimento alla propria quota di possesso.
Per gli appartamenti dati in locazione con contratti di tre anni più due, per studenti, o per uso transitorio nei comuni nei quali ci sono accordi territoriali, i proprietari hanno uno sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi. Ovviamente il canone deve essere nei limiti di quello fissato dagli accordi e il contratto deve essere stato registrato con questa indicazione. Per quel che riguarda l’inquilino, se ha trasferito la residenza e usa l’appartamento come abitazione principale non deve versare la sua quota di Tasi in quanto la prima casa, anche affittata, è comunque esente.
E’ invece del 50% lo sconto sulle due imposte per gli appartamenti in uso a genitori o figli come prima casa. Per risparmiare su Imu e Tasi, però, occorre che i familiari siano anagraficamente residenti, mentre il proprietario non deve avere altre abitazioni, oppure, se ha una prima casa, questa si deve trovare nello stesso comune di quella data in comodato. E’ infine necessario che il contratto di comodato sia registrato.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”