Newsletter_12 del 11.07.2017
11 Luglio 2017
in | Azione 5 | Progetto 2017
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I millenials italiani sempre più attenti alle etichette
Leggono le etichette e si interessano alla composizione dei tessuti e alla provenienza geografica. Sono i millennials italiani, ovvero gli adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, interrogati da Cotton Usa sulle loro abitudini per l’acquisto di capi d’abbigliamento. In particolare, dall’indagine emerge che il 74% degli intervistati legge le etichette per conoscere la composizione dei tessuti e per il 73% è importante la provenienza geografica di un capo d’abbigliamento.
Inoltre, il cotone è la fibra preferita dall’82% dei millennials. Più di un millennial su 3 mostra un grande interesse per la composizione del tessuto e per le fibre usate, superando aspetti come la notorietà del brand, che riscuote invece meno successo. Nonostante il rapporto qualità/prezzo sia il driver di acquisto principale per il 55% dei Millennials, il 51% è disposto a pagare un po’ di più per un tessuto che duri nel tempo e resista a diversi lavaggi. Sono particolarmente attenti a questo aspetto le donne (57%) e i 30 – 35enni (56%).
I giovanissimi (18-23enni) sono invece più focalizzati sulla funzionalità traspirante del tessuto (42% contro il 36% del totale degli intervistati) e sulla morbidezza del tessuto (34% contro 30%). Se oltre il 70% ritiene importante la provenienza geografica di un capo d’abbigliamento, il 38% riconosce che la qualità dei capi d’abbigliamento non è più prerogativa del ‘made in Italy’, perché può essere garantita anche da altri paesi.
Conformità dei prodotti da costruzione: novità normative
E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta, il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante le norme sull’ adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie del regolamento (UE) n. 305/2011 e che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e, non da ultimo, che abroga la direttiva 89/106/CEE.
Dal prossimo 9 agosto, data di entrata in vigore del provvedimento, ecco come cambiano le regole per le procedure necessarie per la valutazione di conformità.
Vediamo il provvedimento, la cui finalità è quello di semplificare l’attuale quadro normativo per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione e di migliorare l’efficacia e l’armonizzazione delle misure.
Il Decreto, in generale, si compone di 31 articoli e 4 allegati, quest’ultimi relativi alla modulistica necessaria per richiedere l’autorizzazione a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
Nel Capo I, “Disposizioni generali”, dopo un incipit dedicato alle definizioni, si fa il punto sul Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione (art. 3) e sul Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (art. 4).
Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione (PCP-Italia) si avvale della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.
Gli articoli 5 e 6 del Decreto legislativo 106/2017, invece, riguardano in buona sostanza le responsabilità dell’abbricante e del direttore dei lavori o del professionista che certifica o assevera prestazioni di sicurezza antincendio.
Il primo deve redigere la dichiarazione di conformità all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, mentre i secondi sono i soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere da costruzione.
Altra novità è l’istituzione dell’ITAB (Art. 7- Capo II), Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, costituito da personale del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il suo compito è quello di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA), e quindi nei casi in cui il prodotto non sia disciplinato da una norma armonizzata.
Nel Capo III, dagli articoli 8 a 14, si parla degli Organismi notificati e del procedimento da seguire per l’accreditamento.
Possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 305/2011.
La parte centrale, il Capo V, è dedicata alla vigilanza sul mercato, ai controlli sugli organismi notificati e alle sanzioni.
In questo contesto, la novità è rappresentata da un alleggerimento delle sanzioni del fabbricante, poiché, così come si legge nell’art. 19, è prevista un’ammenda fino a 24 mila euro, lasciando l’arresto solo per i prodotti non conformi per uso strutturale o antincendio.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, nell’ambito delle loro specifiche competenze, anche per loro sanzione amministrativa pecuniaria fino a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato. In tal caso, è previsto l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda fino a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Più lievi le sanzioni per il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi, poiché, in caso di violazione dei suoi obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 12.000 euro o con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda fino a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”