Newsletter_13 del 25.07.2017
25 Luglio 2017
in | Azione 6 | Progetto 2017
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Nuovo codice del consumo: conferma scritta dei contratti telefonici e ampliamento del contratto negoziato fuori dai locali commerciali
La direttiva consumatori dell’Unione Europea attuata in Italia con il d.lgs. 21/2014 ha apportato significative modifiche al Codice del consumo, introducendo importanti novità a tutela del consumatore.
Troppo spesso, però, ancora oggi molti non hanno ben chiari i propri diritti in tema di recesso, contratti stipulati fuori dai locali commerciali e trasparenza. Facciamo il punto delle più importanti novità alla luce dei primi anni di loro applicazione.
Un punto particolarmente importante è quello relativo alla necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono; ciò vale anche quindi per i contratti con gestori di luce, gas e servizi di telefonia. Infatti, l’art. 46, comma 1, c. cons. definisce l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina facendo riferimento a “qualsiasi contratto” concluso tra un professionista e un consumatore ivi compresi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento.
Il contratto pertanto non vincola chi riceve telefonate promozionali, se alla telefonata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica. E’ tuttavia importante sapere che è possibile derogare telefonicamente al consenso scritto ma la registrazione deve contenere una espressa deroga e rinuncia al consenso scritto (c.d. Clausola salva call center).
La fattispecie del “contratto negoziato fuori dai locali commerciali” risulta ampliata rispetto alla previgente in quanto include non solo il contratto concluso in luogo “diverso” dai locali commerciali (art. 45, lett. h) n. 1) ma anche il contratto concluso “nei” locali del professionista purché tale conclusione avvenga “immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista” (art. 45, lett. h) n. 3). Quindi l’attuale nozione attribuisce rilevanza giuridica anche alla fase pre-contrattuale dando rilievo alle tecniche di “aggancio” del consumatore da parte del professionista.
Il consumatore, sempre per i contratti a distanza e per quelli conclusi fuori dai locali commerciali, una volta esercitato il diritto di ripensamento, ha la possibilità di restituire il prodotto anche se deteriorato, essendo responsabile solo per la diminuzione di valore (mentre nella disciplina precedente la sostanziale integrità del bene era condizione essenziale per l’esercizio del recesso).
È poi previsto che il professionista dia al consumatore, oltre alle informazioni previste in via generale per tutti i contratti di consumo, ulteriori informazioni aggiuntive fra le quali: l’indirizzo cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami, se diverso dalla sede del professionista; le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali; l’esistenza del diritto di recesso, i suoi termini e modalità di esercizio e le sue conseguenze; la possibilità, se esistente, di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo.
“Realizzato nell’ambito del Programma generale d’intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015”